CONI: delibera sullo Sport dilettantistico

Il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera n. 1568 del 14/2/2016 ha approvato un nuovo elenco di discipline ammissibili al registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Tale delibera modifica la n. 1566 approvata il 22 dicembre 2016.

Con la nuova pronuncia il CONI ha individuato 384 discipline, che danno il diritto alla iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive.

Il registro è stato previsto dall’art. 7 del D.L. 136/2004 convertito nella legge 27 luglio 2004 n. 186. La disciplina del riconoscimento ai fini sportivi e le modalità di tenuta del Registro Coni, sono di competenza del Consiglio Nazionale secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 242/1999.

Il CONI è intervenuto con un elenco specifico, per agevolare la corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e contributivi agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, emersi in occasione di diversi accertamenti da parte della Guardia di Finanza e della Agenzia delle Entrate.

Il riconoscimento ai fini sportivi e la successiva iscrizione al Registro tenuto dal CONI,  infatti, sono condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia di enti ossia: la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici previsti dall’art. 148 del TUIR, e la possibilità di riconoscere i compensi sportivi previsti dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

In sostanza la generica previsione nello statuto di una associazione di svolgimento di attività sportive, non è condizione sufficiente per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, ma sarà necessario, indicare nello statuto la tipologia di attività esercitata.

Sarà quindi necessario procedere ad una revisione degli statuti, ed eventualmente procedere con una loro modifica, indicando espressamente quale sarà la disciplina praticata.

 


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